In arrivo le sanzioni per i "furbi" che snobbano l'ECM
L’obbligo di
conseguire i crediti formativi ai fini ECM, per chi opera nella sanità pubblica e privata,
stabilito nelle norme elaborate dalla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute è
stato recepito nel codice deontologico di diverse Professioni sanitarie.
Tuttavia, finora mancava una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento
professionale e mancava una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini dei
crediti conseguiti.
Di fatto, negli anni scorsi, i professionisti che si facevano scrupolo di rispettare al 100%
l'impegno di aggiornamento spesso dovevano anche subire il dileggio di colleghi che si
ritenevano più "furbi".
Questa lacuna è stata colmata con una norma introdotta nella recentissima Manovra finanziaria
di Agosto (quella "lacrime e sangue") che all'art.3 comma 5 recita:
"Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per
l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono
garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva
possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi
offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
- l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato
sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone
che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato
o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni
di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale
della società professionale;
- previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione
continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli
nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale
previsione;
"
Gli Ordini vengono dunque investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini ECM e
di irrogazione di sanzioni disciplinari.
A seguito del suddetto comma il COGEAPS ( Consorzio Gestione Anagrafica delle Professione
Sanitarie) ha proposto e la Commissione Nazionale ECM ha accettato le seguenti i proposte:
- Gli enti accreditanti hanno l’obbligo di tenere l’elenco di tutti gli eventi formativi
ECM e di trasmetterlo al COGEAPS per consentire la corretta registrazione;
- I crediti ECM acquisiti per l’attività di tutoraggio per la formazione individuale
all’estero e per l’autoformazione vengono registrati e attestati dagli Ordini. Gli Ordini
devono trasmettere al COGEAPS i crediti registrati relativi al professionista.
Viene pertanto fissato un quadro normativo uniforme per le professioni sanitarie come per
altre professioni "liberali".
Va peraltro osservato che presso i notai, ad esempio, già da diversi anni il mancato
conseguimento dei crediti formativi veniva sanzionato dall'Ordine. La Corte di Cassazione,
Sezione III Civile, con la sentenza numero 2235 del primo febbraio 2010 ha respinto il
ricorso di un notaio contro la sanzione disciplinare della censura applicatagli dall'Ordine
per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti. Secondo la Corte, il mancato
aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e
quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia
soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici.
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